Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, suoi scopi sono: svolgere attività che rientrano nel quadro legislativo nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legge 266 dell' 11 agosto 1991; promuovere e gestire tutte le forme di volontariato, con particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, sanitario, socio‑sanitario, a favore degli anziani, culturale, istruzione, tecnico ‑ didattico, formazione, tutela dei beni culturali e ambientale, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili, promozione della cultura, dell'arte e di sport dilettantistici; tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 ° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; organizzare e gestire sia in Italia che all'estero: soccorso sanitario, prevenzione incendi e rischi in genere; ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile: ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura; ricerca folcloristica; biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni; ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale dei soci con la , realizzazione di programmi didattici e/o multimediali, pubblicazioni, videofilmati e ogni altra forma di comunicazione audiovisiva; formazione ed assistenza di quadri volontari; - raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato sociosanitario e di protezione civile; l'Associazione può emettere titoli di solidarietà nel rispetto delle leggi dello Stato; l'Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni con scopi e finalità analoghi; l'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative; l'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio l'attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di legge.